Italia, Francia, Germania: come vengono tassate le criptovalute?

in #ita6 years ago

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All’interno dell’Unione Europea, i Paesi membri stanno prendendo strade diverse nel considerare Bitcoin e le altre criptovalute. C’è chi li ama e che si sta adeguando al cambiamento, sfruttando questo nuovo settore a suo vantaggio, chi invece continua a considerarli come una truffa allettante e rischiosa per i consumatori ed infine chi si sta muovendo con posizioni neutrali, valutando attentamente il fenomeno per poi decidere le prossime mosse. Tuttavia, nonostante le posizioni governative, il fenomeno nato da Satoshi Nakamoto ha contaminato un po' tutti.
Oltre ad una diversa posizione ideologica, gli Stati stanno imponendo un regime fiscale differente l’uno all’altro nei confronti dei possessori dei crypto-assets.

Il fisco in Italia

Le criptovalute sono entrate nel campo di interesse del fisco. La risposta della Agenzia Entrate all’interpello 956-39/2018 statuisce che le valute virtuali devono essere indicate nel quadro RW, se cedute a termine, oppure utilizzate come nozionale di contratti derivati differenziali o, infine, cedute o prelevate dal borsellino elettronico (wallet).
Il valore delle valute virtuali archiviate nel borsellino elettronico non è però soggetto a Ivafe in quanto, per le Entrate, l’imposta si applica ai depositi e conti solo di natura bancaria.
Per prima cosa le Entrate hanno ricordato come l'articolo 1, comma 2, lettera qq), del D. Lgs 231/2007 definisce “valuta virtuale” “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria assimila le valute virtuali alle «valute estere» così da attrarle nella categoria delle attività finanziarie estere che, in presenza di altre condizioni, sono suscettibili di produrre plusvalenze imponibili in Italia e che quindi, in base alla circolare 38/E/2013, devono essere indicate nel quadro RW anche se detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari.
Le valute virtuali, in accordo con la stessa definizione, sono molto dissimili dalle valute estere. Il terreno di gioco in Italia è ancora troppo incerto e instabile.

Il fisco in Francia

In accordo con Le Monde, Il Consiglio di Stato ha statuito che i guadagni generati dalle criptovalute dovranno essere considerati come plusvalenze di "beni mobili", con un'aliquota inferiore a quella applicata attualmente dall'amministrazione.
Sotto il regime precedente, le plus-valenze dei crypto-assets erano considerate come profitti aziendali (BIC) in caso di attività costante e/o come utili non commerciali (BNC) per l'attività occasionale. Questa classificazione hanno conseguenze fiscali specifiche, le quali si traducono in un'aliquota fiscale che può partire dal 17,2% fino ad un massimo del 45%, per i contribuenti più ricchi.
Con il nuovo regime fiscale, la vendità di bitcoins verrà paragonata fiscalmente ad una vendità di beni fisici e/o mobili.
La "proprietà mobile", in linguaggio fiscale, fa riferimento, a differenti soggeti del settore immobiliare, o a proprietà che possono essere spostate: automobili, aeroplani e gioielli (nel caso di beni materiali), ma anche brevetti o diritti d'autore (proprietà immateriali). In caso di trasferimento, sono soggetti a un importo forfettario del 19%, il che, induce un'aliquota fiscale significativamente inferiore a quella riservata a "BIC" e "BNC".
Nel suo comunicato, il Consiglio di Stato sottolinea tuttavia che "alcune circostanze specifiche dell'operazione potranno rientrare in disposizioni relative ad altre categorie di reddito". Tra queste sono le attività di trading relative ad una attività commerciale e i guadagni frutto di mining farm, le quali rispettivamente verranno tassate come BIC e BNC.

Il fisco in Germania

La Germania non tasserà gli utenti bitcoin per l'utilizzo della criptovaluta come mezzo di pagamento, ha dichiarato il ministero delle Finanze. Il fisco tedesco considererà il bitcoin come l'equivalente del corso legale a fini fiscali se usato come mezzo di pagamento, secondo un nuovo documento.
Il Bundesministerium der Finanzen ha basato le sue linee guida su una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2015 sulle imposte sul valore aggiunto (IVA). In particolare, il nuovo documento tedesco ha giustificato le sue decisioni fiscali in merito alle criptovalute come metodo legale di pagamento, affermando: "Le valute virtuali (criptovalute, ad es. Bitcoin) diventano l'equivalente dei mezzi di pagamento legali, nella misura in cui sono state accettate le cosiddette valute virtuali di coloro che sono coinvolti nella transazione come mezzo contrattuale alternativo e immediato". Ai fini fiscali, ciò significa che la conversione di bitcoin in una valuta fiat o viceversa è "un beneficio vario tassabile". Quando un acquirente di beni paga con bitcoin, un articolo della direttiva IVA dell'UE sarà applicato al prezzo del bitcoin al momento della transazione, come documentato dal venditore, secondo il documento. Tuttavia, in base alla sentenza UE, l'atto effettivo di convertire una criptovaluta in decreto o viceversa è classificato come una "fornitura di servizi" e pertanto una parte che funge da intermediario per lo scambio non sarà tassata. Le tasse di pagamento inviate ai fornitori di portafoglio digitale o altri servizi possono anche essere tassati, secondo il documento. Altri aspetti dell'ecosistema della criptovaluta non saranno tassati. I minatori che ricevono premi a blocchi non saranno tassati, in quanto i loro servizi sono considerati volontari, secondo il documento.

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Le valute virtuali, in accordo con la stessa definizione, sono molto dissimili dalle valute estere. Il terreno di gioco in Italia è ancora troppo incerto e instabile.

Nel caso peggiore la tassazione quanto sarebbe? Il 26%?

Chissà come si regolano gli speculatori italiani con le crittovalute :-??

E' un parere espresso dalla Direzione della Regione Lombardia dell'AdE in risposta ad un privato. Il parere in quanto tale non è giuridicamente vincolante. Oltretutto resta salva la previsione riguardo i 51 mila euro a settimana. Non è una notizia.